La Legge 633 (sul diritto d’autore) riporta una sezione (capo 5, sez. 2) dedicata al rispetto dell’immagine delle persone ritratte.
Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96: "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente".
Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96: "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente".
La conseguenza di questa norma legislativa è particolarmente importante per i free lance che realizzano varie immagini di reportage. In assenza delle condizioni di seguito specificate un uso del ritratto richiede il possesso di quello che viene definito il "release", cioè il permesso scritto alla pubblicazione.
Il permesso è essenziale nei casi di utilizzo commerciale e pubblicitario, ed è prudente che esista anche per fini editoriali, anche se la consuetudine è quella di confidare nell’efficacia del cosiddetto "diritto di cronaca". Esiste una nutrita casistica di eccezioni in cui si può fare a meno del permesso: se si fotografa un personaggio famoso, nell'ambito della sfera della sua notorietà e con fini di informazione, se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici (trattati medici, di patologia, di antropologia) e se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia.
Il permesso è essenziale nei casi di utilizzo commerciale e pubblicitario, ed è prudente che esista anche per fini editoriali, anche se la consuetudine è quella di confidare nell’efficacia del cosiddetto "diritto di cronaca". Esiste una nutrita casistica di eccezioni in cui si può fare a meno del permesso: se si fotografa un personaggio famoso, nell'ambito della sfera della sua notorietà e con fini di informazione, se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici (trattati medici, di patologia, di antropologia) e se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia.


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